REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DI "ME.DI.FI" (ONLUS)
TITOLO I - Natura e scopi del presente regolamento -
Art. 1 - Della natura della "ME.DI.FI" (ONLUS) -
1 - L'associazione non persegue fini di lucro ma di solidarieta' sociale, promuove ed organizza attivita' idonee al raggiungimento delle finalita' sancite all'art. 3 dello Statuto.
Art. 2 - Dello scopo del presente regolamento -
1 - Il presente regolamento determina le norme di attuazione dello Statuto della suddetta Associazione ME.DI.FI, come previsto dall'art. 17.
TITOLO II - Patrimonio -
Art. 3 - Delle entrate -
3.1 - Il patrimonio della Associazione ME.DI.FI e' costituito:
- dalle quote sociali - dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno all' Associazione;
- da eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie;
- da contributi di qualsiasi genere provenienti da Enti Pubblici e da privati, persone giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute;
- da qualsiasi altra entrata proveniente da qualsivoglia attivita' e/o iniziativa.
3.2 - Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone inoltre:
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle risorse derivanti da eventuali attivita' commerciali di tipo marginale promosse dalla Associazione.
3.3 - In caso d'investimento finanziario, il Consiglio Direttivo dell' Associazione ME.DI.FI provvedera' all'investimento del danaro nel modo che riterra' piu' sicuro e redditizio. 3.4 - I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente utilizzati per gli scopi della Associazione.
TITOLO III - Organi dell'Associazione -
Art. 4 - Degli organi -
1 - L' Associazione e' retta dagli organi di cui all'art. 9 dello Statuto.
Art. 5 - Della composizione del consiglio di direttivo e del suo funzionamento -
5.1 - Il Consiglio Direttivo e' costituito come previsto dall'art. 15 ed e' composto da un numero massimo di 5 membri.
5.2 - Del consiglio direttivo, di diritto fanno parte i soci fondatori.
5.3 - Il Consiglio Direttivo puo' nominare al suo interno un VicePresidente.
5.4 - I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti nel piu' breve tempo possibile.
5.5 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio dell' Associazione ME.Di.FI sia per la gestione delle entrate ordinarie che per quelle straordinarie. Puo' stipulare convenzioni, accordi o conferire incarichi per l'espletamento dei progetti e delle attivita' previste dallo Statuto.
5.6 - Ogni tre anni il Consiglio Direttivo verra' rieletto come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
5.7 - Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario che collabora con il Presidente nella programmazione dell'attivita' , nella redazione del verbale delle riunioni del consiglio, nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
5.8 - Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, da eleggere tra i soci fondatori, con il compito:
- di supportare il Consiglio Direttivo nella preparazione e stesura del bilancio consuntivo;
- controllare i flussi di cassa a breve e medio termine;
- presentare al Consiglio Direttivo annualmente - e quando richiesto - lo status finanziario;
- partecipare alla stesura delle convenzioni elaborando proposte;
- verificare e controllare la validita' finanziaria delle operazioni bancarie e degli acquisti in generale, anche contrattuali, ed in genere provvedere all'analisi dei costi;
- preparare e aggiornare l'elenco dei 'poteri di firma' da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo tariffe e loro variazioni;
- altro che il Consiglio dovesse richiedere, purche' di competenza economica-finanziaria;
5.9 - Il Presidente dell'associazione ha la facolta' , in caso di impedimento o di inadempienza del Tesoriere Economo, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo riferirne al Consiglio Direttivo.
5.10- Il Consiglio Direttivo puo' annualmente nominare il Collegio dei Probiviri che sara' composto da 5 membri di cu almeno 3 tra i soci fondatori. Avra' competenza sulle controversie di natura disciplinare tra soci e tra soci e consiglio direttivo.
5.11 - Il Consiglio Direttivo pua'² nominare tre diverse tipologie di figure associative con compiti di ausilio allo stesso Consiglio per essere presente in maniera piu' capillare in situazioni territoriali e compartimentali specifiche. Dette figure sono : a) Responsabile compartimentale b) Responsabile territoriale c) Manager territoriale.
a) Responsabile compartimentale avra' competenza su una determinata categoria di persone omologhe per affari o tipologia (es.: militari, artigiani, impiegati, professionisti...) appartenenti ad una determinata area geografica.
b) Responsabile territoriale avra' competenza su una determinata zona del territorio; i criteri distintivi per dividere il territorio potranno essere quelli del CAP, quartiere o circoscrizione, comunque solo geografici.
c) Manager territoriale avra' competenza su un territorio ben delimitato (quale il comune o provincia ) ed avra' i poteri della rappresentanza senza firma dell'Associazione verso i terzi siano essi privati od enti sia pubblici che privati.
Tali figure dovranno operare nel territorio o compartimento assegnato loro e promuovere l'associazione verso terzi, presentare al Consiglio nuovi potenziali associati siano essi fruitori o erogatori, predisporre le basi per la stipula di contratti con enti interessati ai servizi della Onlus.
I Manager ed i Responsabile settore possono, se invitati, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere il diritto di voto, possono avere poteri propositivi nei confronti del Consiglio e sono obbligati a produrre informazioni sotto forma di statistiche o relazioni allorquando il Consiglio Direttivo le richieda.
I Manager ed i Responsabile settore hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio quando dette riunioni vertano su oggetti di loro competenza.
I Manager ed i Responsabile settore dovranno rispettare dei target assegnati dall'Associazione e saranno remunerati in proporzione alle attivita' effettivamente svolte ed agli affari andati a buon fine.
Gli obiettivi e le percentuali verranno indicate di volta in volta dal Consiglio.
5.12 - Delle adunanze e' dato avviso, nei termini e con le modalita' previste dallo statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.
5.13 - La carica di componenti il Consiglio Direttivo si intende prorogata oltre i termini di scadenza stabiliti dallo Statuto, sino alla nomina dei nuovi componenti.
5.14 - La carica di Consigliere e' gratuita, salvo il rimborso spese regolarmente documentate.
Art. 6 - Dei doveri e compiti del presidente -
6.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
6.2 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti con le Autorita' e le pubbliche amministrazioni.
6.3 - In caso di assenza del Presidente e del VicePresidente, le funzioni di Presidenza saranno svolte dal membro piu' anziano del Consiglio Direttivo in carica e, a parita' , si terra' conto dell'eta' .
6.4 - Il Presidente puo' delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi solo ad un Consigliere.
TITOLO IV - Soci -
Art. 7 - Dei doveri e compiti dei soci-
7.1 - Definizione di soci:
a) soci fondatori sono coloro che hanno dato vita alla Societa' sottoscrivendo l'atto costituivo.
b) soci ordinari sono coloro che lo diventano successivamente.
c) soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemerenze.
7.2 - E' fatto espresso divieto ai Soci di cedere in proprieta' o godimento la propria quota sociale senza aver offerto preventivamente la stessa agli altri Soci ed a pari condizioni.
7.3 - Soci Onorari sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali e non hanno diritto di voto sociale.
7.4 - La responsabilita' patrimoniale dei Soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare della quota sottoscritta.
7.5 - Nell'ambito del socio ordinario si possono distinguere due sottoclassi : socio Erogatore e socio Fruitore
7.6 - Possono essere soci ordinari 'erogatori' le persone fisiche aventi qualifica di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e pediatria di base e interessate al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere altresi' Associati anche soggetti non inseriti in detti elenchi purchae' in possesso di specifiche competenze medico-sanitarie, tecniche, amministrative e gestionali inerenti le attivita' oggetto della Societa' , nonche' persone giuridiche o Enti per apposita convenzione.
Gli Associati erogatori devono essere regolarmente iscritti negli appositi Albi professionali, ove esistenti, ed essere in regola con le norme deontologiche e professionali ed aver stipulato un'assicurazione professionale per danni provocati dall'espletamento della professione medica, che, comunque manlevi l'Associazione da ogni responsabilita' .
7.7 - I soci 'fruitori' sono persone fisiche.
7.8 - Chi intende essere ammesso come Socio Erogatore dovra' presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini, titolo e capacita' professionali;
- presentazione polizza assicurativa professionale valida;
- presentazione carichi pendenti e casellario giudiziale;
- specifica della disponibilita' oraria settimanale (nei limiti consentiti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria) ed eventuale territorio o struttura di proprio ambito;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi sociali;
- impegno alla riservatezza dei dati personali, delle informazioni anche commerciali di cui sia comunque venuto a conoscenza in ragione dei servizi resi per la Onlus.
Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' , delibera entro trenta giorni sulla domanda. Lo stesso delibera sulle modalita' ed i termini per il versamento della quota Associativa annua nonche' sulla quota percentuale dell'apporto di collaborazione con l'associazione. Dette somme non sono in nessun caso restituibili.
7.9 - Chi intende essere ammesso come Socio Fruitore dovra' presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi sociali;
La qualifica di Socio Fruitore non e' sottoposta ad alcuna delibera sociale. E' fatto salvo il diritto di veto dell'organo amministrativo in presenza di fatti gravi, incompatibili con le finalita' societarie o legali.
Il Socio Fruitore, chiedendo di aderire all'Associazione, contestualmente riconosce che delle prestazioni sanitarie sono responsabili unicamente i Soci Erogatori pertanto sin d'ora rinuncia ad ogni rivalsa o richiesta di qualunque natura e genere nei confronti della Onlus, per fatti comunque riconducibili all'opera di uno o piu' Soci Erogatori.
Gli Associati dovranno versare la quota Associativa che il Consiglio annualmente fissa ed in nessun caso e' restituibile.
7.10 - Una volta acquisita la qualifica di socio erogatore questo si rendera' disponibile nei confronti dell'Associazione nei tempi e modi comunicati nella domanda di ammissione o successive comunicazioni, ad effettuare prestazioni socio sanitarie individuate dalla Onlus stessa dietro il pagamento del corrispettivo stabilito dal prezzario individuato dall'Associazione. Il socio erogatore, stante il carattere volontario e di solidarieta' sociale della ONLUS, altresi' si rendera' disponibile ad effettuare almeno una prestazione socio sanitaria a titolo gratuito di volontariato ogni 20 prestazioni fatturate. Qualora il socio erogatore si renda inadempiente agli obblighi assunti, senza giustificato motivo, sara' sanzionato dal Consiglio Direttivo.
7.11 - Il socio fruitore una volta pagata la quota associativa potra' richiedere, qualora ne avesse bisogno, prestazioni sanitarie domiciliari e non, nei tempi e modi di suo gradimento. Il prezzario sara' consultabile sul sito dell'Associazione.
7.12 - In caso di rigetto della domanda di ammissione non e' ammesso reclamo, il Consiglio Direttivo non e' tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
7.13 - Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con l' Associazione, e' quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati personali.
7.14 - Non possono essere Soci erogatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonche' coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini o concorrenti a quelli esercitati dall' Associazione, senza assenso espresso da parte del Consiglio Direttivo.
7.15 - E' fatto divieto agli Associati erogatori di servizi, ancorche' non titolari di rapporto ulteriore, di fornire e/o offrire o semplicemente segnalare servizi fuori ed in concorrenza con quelli prestati dalla Onlus.
7.16 - In seguito alla richiesta di adesione presentata dall'associato e al pagamento della quota annuale il socio ricevera' la "tessera socio ME.DI.FI" di validita' annuale. Il periodo di validita' della quota va dal 01/01 al 13/12 di ciascun anno.
7.17 - I dati personali del socio, con il suo consenso, verranno pubblicati nel registro dei soci dell'associazione. I dati raccolti verranno trattati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e verranno sviluppati mediante strumenti (automatizzati e manuali) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza al solo scopo di promuovere le iniziative dell'associazione ME.DI.FI. In relazione al trattamento dei Suoi dati, l'associato potra' esercitare i diritti previsti dall'art.13 della suddetta Legge 675/96 che, per comodita' , riportiamo qui di seguito: Art.13 Diritti dell'interessato (Legge sui dati 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", S.O. della G.U. n.5 dell'8 gennaio 1996).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), pua'² essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato pua'² conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Se lo desidera, l'associato pua'² richiedere la cancellazione o l'aggiornamento comunicandolo alla nostra sede legale.
7.18 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attivita' personale, volontaria e gratuita.
Art. 8 - Dei rimborsi spese e pagamento professionisti
8.1 - I volontari e i collaboratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di funzioni svolte nell'interesse istituzionale dell'Associazione. Il diritto suddetto e' esercitato attraverso la presentazione di una richiesta scritta di rimborso, compilata su apposito modello con allegata la relativa documentazione, in originale, delle spese anticipate. Le spese vive di trasporto, di trasferta, di pernottamento sono rimborsate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
8.2 - Per l'espletamento delle prestazioni mediche l'associazione riconoscera' al socio erogatore il dovuto dietro presentazione di regolare fattura che sara' regolata con modalita' stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Della perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi
a) per recesso da comunicarsi per iscritto con raccomandata r.r. da inviarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo.
b) per decadenza e cioe' la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre 1 mese;
Art. 10 - Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento all'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Art. 11 - Varie
Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, verra' approvato dall'Assemblea ed entrera' in vigore contestualmente all'approvazione. Le successive modifiche conformemente all'art. 17 dello statuto, potranno essere formulate esclusivamente dal Consiglio Direttivo, il quale unico soggetto titolato a sottoporre tali proposte all'Assemblea.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni delConsiglio Direttivo e le disposizioni dello Statuto.
Art. 1 - Della natura della "ME.DI.FI" (ONLUS) -
1 - L'associazione non persegue fini di lucro ma di solidarieta' sociale, promuove ed organizza attivita' idonee al raggiungimento delle finalita' sancite all'art. 3 dello Statuto.
Art. 2 - Dello scopo del presente regolamento -
1 - Il presente regolamento determina le norme di attuazione dello Statuto della suddetta Associazione ME.DI.FI, come previsto dall'art. 17.
TITOLO II - Patrimonio -
Art. 3 - Delle entrate -
3.1 - Il patrimonio della Associazione ME.DI.FI e' costituito:
- dalle quote sociali - dai beni mobili ed immobili che a qualunque titolo perverranno all' Associazione;
- da eventuali donazioni, offerte, elargizioni, contributi e disposizioni testamentarie;
- da contributi di qualsiasi genere provenienti da Enti Pubblici e da privati, persone giuridiche e/o da associazioni anche non riconosciute;
- da qualsiasi altra entrata proveniente da qualsivoglia attivita' e/o iniziativa.
3.2 - Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone inoltre:
- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- delle risorse derivanti da eventuali attivita' commerciali di tipo marginale promosse dalla Associazione.
3.3 - In caso d'investimento finanziario, il Consiglio Direttivo dell' Associazione ME.DI.FI provvedera' all'investimento del danaro nel modo che riterra' piu' sicuro e redditizio. 3.4 - I redditi derivanti dalla gestione del patrimonio saranno interamente utilizzati per gli scopi della Associazione.
TITOLO III - Organi dell'Associazione -
Art. 4 - Degli organi -
1 - L' Associazione e' retta dagli organi di cui all'art. 9 dello Statuto.
Art. 5 - Della composizione del consiglio di direttivo e del suo funzionamento -
5.1 - Il Consiglio Direttivo e' costituito come previsto dall'art. 15 ed e' composto da un numero massimo di 5 membri.
5.2 - Del consiglio direttivo, di diritto fanno parte i soci fondatori.
5.3 - Il Consiglio Direttivo puo' nominare al suo interno un VicePresidente.
5.4 - I componenti del Consiglio Direttivo, assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'incarico e saranno sostituiti nel piu' breve tempo possibile.
5.5 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio dell' Associazione ME.Di.FI sia per la gestione delle entrate ordinarie che per quelle straordinarie. Puo' stipulare convenzioni, accordi o conferire incarichi per l'espletamento dei progetti e delle attivita' previste dallo Statuto.
5.6 - Ogni tre anni il Consiglio Direttivo verra' rieletto come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
5.7 - Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario che collabora con il Presidente nella programmazione dell'attivita' , nella redazione del verbale delle riunioni del consiglio, nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.
5.8 - Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere, da eleggere tra i soci fondatori, con il compito:
- di supportare il Consiglio Direttivo nella preparazione e stesura del bilancio consuntivo;
- controllare i flussi di cassa a breve e medio termine;
- presentare al Consiglio Direttivo annualmente - e quando richiesto - lo status finanziario;
- partecipare alla stesura delle convenzioni elaborando proposte;
- verificare e controllare la validita' finanziaria delle operazioni bancarie e degli acquisti in generale, anche contrattuali, ed in genere provvedere all'analisi dei costi;
- preparare e aggiornare l'elenco dei 'poteri di firma' da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- proporre al Consiglio Direttivo tariffe e loro variazioni;
- altro che il Consiglio dovesse richiedere, purche' di competenza economica-finanziaria;
5.9 - Il Presidente dell'associazione ha la facolta' , in caso di impedimento o di inadempienza del Tesoriere Economo, di assumerne temporaneamente le funzioni e i compiti salvo riferirne al Consiglio Direttivo.
5.10- Il Consiglio Direttivo puo' annualmente nominare il Collegio dei Probiviri che sara' composto da 5 membri di cu almeno 3 tra i soci fondatori. Avra' competenza sulle controversie di natura disciplinare tra soci e tra soci e consiglio direttivo.
5.11 - Il Consiglio Direttivo pua'² nominare tre diverse tipologie di figure associative con compiti di ausilio allo stesso Consiglio per essere presente in maniera piu' capillare in situazioni territoriali e compartimentali specifiche. Dette figure sono : a) Responsabile compartimentale b) Responsabile territoriale c) Manager territoriale.
a) Responsabile compartimentale avra' competenza su una determinata categoria di persone omologhe per affari o tipologia (es.: militari, artigiani, impiegati, professionisti...) appartenenti ad una determinata area geografica.
b) Responsabile territoriale avra' competenza su una determinata zona del territorio; i criteri distintivi per dividere il territorio potranno essere quelli del CAP, quartiere o circoscrizione, comunque solo geografici.
c) Manager territoriale avra' competenza su un territorio ben delimitato (quale il comune o provincia ) ed avra' i poteri della rappresentanza senza firma dell'Associazione verso i terzi siano essi privati od enti sia pubblici che privati.
Tali figure dovranno operare nel territorio o compartimento assegnato loro e promuovere l'associazione verso terzi, presentare al Consiglio nuovi potenziali associati siano essi fruitori o erogatori, predisporre le basi per la stipula di contratti con enti interessati ai servizi della Onlus.
I Manager ed i Responsabile settore possono, se invitati, partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere il diritto di voto, possono avere poteri propositivi nei confronti del Consiglio e sono obbligati a produrre informazioni sotto forma di statistiche o relazioni allorquando il Consiglio Direttivo le richieda.
I Manager ed i Responsabile settore hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio quando dette riunioni vertano su oggetti di loro competenza.
I Manager ed i Responsabile settore dovranno rispettare dei target assegnati dall'Associazione e saranno remunerati in proporzione alle attivita' effettivamente svolte ed agli affari andati a buon fine.
Gli obiettivi e le percentuali verranno indicate di volta in volta dal Consiglio.
5.12 - Delle adunanze e' dato avviso, nei termini e con le modalita' previste dallo statuto per i componenti del Consiglio Direttivo.
5.13 - La carica di componenti il Consiglio Direttivo si intende prorogata oltre i termini di scadenza stabiliti dallo Statuto, sino alla nomina dei nuovi componenti.
5.14 - La carica di Consigliere e' gratuita, salvo il rimborso spese regolarmente documentate.
Art. 6 - Dei doveri e compiti del presidente -
6.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
6.2 - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo dell' Associazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo, provvede ai rapporti con le Autorita' e le pubbliche amministrazioni.
6.3 - In caso di assenza del Presidente e del VicePresidente, le funzioni di Presidenza saranno svolte dal membro piu' anziano del Consiglio Direttivo in carica e, a parita' , si terra' conto dell'eta' .
6.4 - Il Presidente puo' delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi solo ad un Consigliere.
TITOLO IV - Soci -
Art. 7 - Dei doveri e compiti dei soci-
7.1 - Definizione di soci:
a) soci fondatori sono coloro che hanno dato vita alla Societa' sottoscrivendo l'atto costituivo.
b) soci ordinari sono coloro che lo diventano successivamente.
c) soci onorari sono coloro che abbiano particolari benemerenze.
7.2 - E' fatto espresso divieto ai Soci di cedere in proprieta' o godimento la propria quota sociale senza aver offerto preventivamente la stessa agli altri Soci ed a pari condizioni.
7.3 - Soci Onorari sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali e non hanno diritto di voto sociale.
7.4 - La responsabilita' patrimoniale dei Soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare della quota sottoscritta.
7.5 - Nell'ambito del socio ordinario si possono distinguere due sottoclassi : socio Erogatore e socio Fruitore
7.6 - Possono essere soci ordinari 'erogatori' le persone fisiche aventi qualifica di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e pediatria di base e interessate al raggiungimento degli scopi sociali. Possono essere altresi' Associati anche soggetti non inseriti in detti elenchi purchae' in possesso di specifiche competenze medico-sanitarie, tecniche, amministrative e gestionali inerenti le attivita' oggetto della Societa' , nonche' persone giuridiche o Enti per apposita convenzione.
Gli Associati erogatori devono essere regolarmente iscritti negli appositi Albi professionali, ove esistenti, ed essere in regola con le norme deontologiche e professionali ed aver stipulato un'assicurazione professionale per danni provocati dall'espletamento della professione medica, che, comunque manlevi l'Associazione da ogni responsabilita' .
7.7 - I soci 'fruitori' sono persone fisiche.
7.8 - Chi intende essere ammesso come Socio Erogatore dovra' presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini, titolo e capacita' professionali;
- presentazione polizza assicurativa professionale valida;
- presentazione carichi pendenti e casellario giudiziale;
- specifica della disponibilita' oraria settimanale (nei limiti consentiti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di categoria) ed eventuale territorio o struttura di proprio ambito;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi sociali;
- impegno alla riservatezza dei dati personali, delle informazioni anche commerciali di cui sia comunque venuto a conoscenza in ragione dei servizi resi per la Onlus.
Il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilita' , delibera entro trenta giorni sulla domanda. Lo stesso delibera sulle modalita' ed i termini per il versamento della quota Associativa annua nonche' sulla quota percentuale dell'apporto di collaborazione con l'associazione. Dette somme non sono in nessun caso restituibili.
7.9 - Chi intende essere ammesso come Socio Fruitore dovra' presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:
- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli scopi sociali;
La qualifica di Socio Fruitore non e' sottoposta ad alcuna delibera sociale. E' fatto salvo il diritto di veto dell'organo amministrativo in presenza di fatti gravi, incompatibili con le finalita' societarie o legali.
Il Socio Fruitore, chiedendo di aderire all'Associazione, contestualmente riconosce che delle prestazioni sanitarie sono responsabili unicamente i Soci Erogatori pertanto sin d'ora rinuncia ad ogni rivalsa o richiesta di qualunque natura e genere nei confronti della Onlus, per fatti comunque riconducibili all'opera di uno o piu' Soci Erogatori.
Gli Associati dovranno versare la quota Associativa che il Consiglio annualmente fissa ed in nessun caso e' restituibile.
7.10 - Una volta acquisita la qualifica di socio erogatore questo si rendera' disponibile nei confronti dell'Associazione nei tempi e modi comunicati nella domanda di ammissione o successive comunicazioni, ad effettuare prestazioni socio sanitarie individuate dalla Onlus stessa dietro il pagamento del corrispettivo stabilito dal prezzario individuato dall'Associazione. Il socio erogatore, stante il carattere volontario e di solidarieta' sociale della ONLUS, altresi' si rendera' disponibile ad effettuare almeno una prestazione socio sanitaria a titolo gratuito di volontariato ogni 20 prestazioni fatturate. Qualora il socio erogatore si renda inadempiente agli obblighi assunti, senza giustificato motivo, sara' sanzionato dal Consiglio Direttivo.
7.11 - Il socio fruitore una volta pagata la quota associativa potra' richiedere, qualora ne avesse bisogno, prestazioni sanitarie domiciliari e non, nei tempi e modi di suo gradimento. Il prezzario sara' consultabile sul sito dell'Associazione.
7.12 - In caso di rigetto della domanda di ammissione non e' ammesso reclamo, il Consiglio Direttivo non e' tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
7.13 - Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con l' Associazione, e' quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati personali.
7.14 - Non possono essere Soci erogatori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonche' coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini o concorrenti a quelli esercitati dall' Associazione, senza assenso espresso da parte del Consiglio Direttivo.
7.15 - E' fatto divieto agli Associati erogatori di servizi, ancorche' non titolari di rapporto ulteriore, di fornire e/o offrire o semplicemente segnalare servizi fuori ed in concorrenza con quelli prestati dalla Onlus.
7.16 - In seguito alla richiesta di adesione presentata dall'associato e al pagamento della quota annuale il socio ricevera' la "tessera socio ME.DI.FI" di validita' annuale. Il periodo di validita' della quota va dal 01/01 al 13/12 di ciascun anno.
7.17 - I dati personali del socio, con il suo consenso, verranno pubblicati nel registro dei soci dell'associazione. I dati raccolti verranno trattati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e verranno sviluppati mediante strumenti (automatizzati e manuali) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza al solo scopo di promuovere le iniziative dell'associazione ME.DI.FI. In relazione al trattamento dei Suoi dati, l'associato potra' esercitare i diritti previsti dall'art.13 della suddetta Legge 675/96 che, per comodita' , riportiamo qui di seguito: Art.13 Diritti dell'interessato (Legge sui dati 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", S.O. della G.U. n.5 dell'8 gennaio 1996).
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto: di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h); c) di ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento; la richiesta puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati; 4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), pua'² essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato pua'² conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Se lo desidera, l'associato pua'² richiedere la cancellazione o l'aggiornamento comunicandolo alla nostra sede legale.
7.18 - L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attivita' personale, volontaria e gratuita.
Art. 8 - Dei rimborsi spese e pagamento professionisti
8.1 - I volontari e i collaboratori hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio di funzioni svolte nell'interesse istituzionale dell'Associazione. Il diritto suddetto e' esercitato attraverso la presentazione di una richiesta scritta di rimborso, compilata su apposito modello con allegata la relativa documentazione, in originale, delle spese anticipate. Le spese vive di trasporto, di trasferta, di pernottamento sono rimborsate secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
8.2 - Per l'espletamento delle prestazioni mediche l'associazione riconoscera' al socio erogatore il dovuto dietro presentazione di regolare fattura che sara' regolata con modalita' stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Della perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi
a) per recesso da comunicarsi per iscritto con raccomandata r.r. da inviarsi entro il 30 settembre di ogni anno. Il recesso avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo.
b) per decadenza e cioe' la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre 1 mese;
Art. 10 - Sanzioni disciplinari
Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento all'Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
c) espulsione.
Art. 11 - Varie
Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, verra' approvato dall'Assemblea ed entrera' in vigore contestualmente all'approvazione. Le successive modifiche conformemente all'art. 17 dello statuto, potranno essere formulate esclusivamente dal Consiglio Direttivo, il quale unico soggetto titolato a sottoporre tali proposte all'Assemblea.
Art. 12 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le deliberazioni delConsiglio Direttivo e le disposizioni dello Statuto.